1) Conoscete personalmente casi di bambini adottati o dati in affido? 2) Che cosa dice la legge del vostro Paese sugli affidi? 3) Quali sono le norme che regolano l’adozione? 4) Quali problematiche sono legate, secondo voi, agli affidi e alle adozioni? 5) Secondo voi quale criterio prioritario dovrebbe seguire la legislazione relativa agli affidi di minori? L'affido familiare è un provvedimento temporaneo mediante il quale un minore viene accolto presso una famiglia, o affidato ad una singola persona, nel caso in cui la famiglia di origine sia in una fase di difficoltà e non riesca a garantire il soddisfacimento dei bisogni del minore. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affidamento familiare, il minore in stato di necessità può essere affidato a comunità. In questi casi si parla di affidamento di minori in strutture. La Legge 28 marzo 2001, n. 149 ha decretato la chiusura degli orfanotrofi al 31 dicembre 2006. Pertanto, per questi casi di affidamento, la legge attuale prevede che il minore venga accolto in strutture di tipo familiare, come le case famiglia. Questo provvedimento si differenzia dall'adozione in base alle seguenti caratteristiche: * la temporaneità: l'affido familiare non è definitivo e il minore, a differenza dell'adozione, non ha lo status di figlio * il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine: il legame genitoriale viene mantenuto * rientro del minore nella famiglia di origine: al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio, questi può farvi ritorno ADOZIONE - I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti: * Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio. * La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottino due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne. * Gli adottanti devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali. 1) Leggi il seguente articolo e inserisci i termini adeguati negli spazi: Bambini prima affidati e poi tolti L'Italia dei genitori «usa e getta» Spesso sono solo un «parcheggio» temporaneo. Raccolta di firme per cambiare la legge MILANO — Ma vengono prima, per la legge, i diritti dei bambini abbandonati o quelli degli aspiranti genitori? È quello che ti domandi leggendo sul sito dell'associazione «La Gabbianella» la testimonianza di Claudio e Cinzia che, come scrivono, sono stati «trafitti a tradimento da una brutta storia di affido». Al centro di questa storia c'è una piccola, Micha, dalla vita …………………….: i primi due mesi (disastrosi) coi genitori naturali, poi in ospedale per denutrizione, poi in «parcheggio d'urgenza» presso una famiglia finché, al sesto mese, viene data ……………………. a Claudio e a sua moglie. Coi quali resterà per quindici mesi. Felici. A un certo punto, un giudice del Tribunale dei minori, evidentemente informato di come sta crescendo la piccola, chiede ai due se abbiano pensato all'adozione. Claudio e Cinzia sanno di avere qualche anno in più rispetto a quelli previsti dalla legge per chi adotta figlioletti così piccoli. Ma il giudice spiega loro che «si potrebbe procedere verso una adozione speciale/nominale». Neanche il tempo di sperarci e arriva la …………………: Micha andrà in adozione a un'altra famiglia. I due non capiscono: «Il pediatra si arrabbia quando lo informiamo, dice che dobbiamo prendere un avvocato, questa bimba ha già sofferto tanto nella sua breve vita, ora ha raggiunto un ………………….., un ulteriore passaggio in un'altra famiglia sarebbe distruttivo. Dice che, se veramente le vogliamo bene, dobbiamo fare di tutto affinché Micha resti dov'è». Portando a sostegno varie testimonianze, cercano di spiegare al presidente del tribunale che la cosa non ha senso e potrebbe danneggiare la bimba. Risposta: «Vi ringraziamo per quello che avete fatto, l'adozione speciale è prevista in casi particolari, questa bambina ha migliori opportunità di vita, ci sono coppie che hanno una domanda di adozione da tre anni quindi con più diritti di voi». Ma come: i diritti di una coppia che desidera un figlio, per quanto diritti legittimi, vengono prima di quelli della creatura che è………………….? Per carità, magari l'………………………….. della piccola si rivelerà alla lunga positivo (l'inizio, a leggere Claudio e Cinzia, è stato traumatico), ma il tema resta: andava privilegiato il bene della bambina o i diritti degli aspiranti genitori? E non sarebbe opportuno un po' di buon senso, in casi come questi, per evitare questi traumi ai piccoli? Il guaio è che di casi così ce ne sono diversi. Prendiamo quello di Mathias raccontato da Daniela Assembri: «Durante le feste di Natale del 2005, sono passata dagli uffici dei Servizi sociali del Comune della mia città ed ho chiesto se c'era un bambino che avesse bisogno del calore di una casa, per Natale. Avevo già avuto due esperienze di affido e in quegli uffici mi conoscevano. L'assistente sociale mi ha subito proposto un bambino nato da pochi giorni e ancora ricoverato nel reparto maternità dell'ospedale. La giovane famiglia aveva dei problemi. Ho detto di sì con entusiasmo. Mi avrebbero fatto sapere. A metà gennaio 2006 mi confermano l'affido. E così due operatrici dell'Ufficio minori mi portano a casa Mathias, avvolto in una copertina; mi danno alcuni ………………………… sul latte e sugli incontri da fare con i genitori e se ne vanno». Da quel momento, per due anni abbondanti (i due anni fondamentali per la vita di un bambino, quelli in cui impara a camminare, parlare, mangiare, giocare...) lo Stato mostra di fidarsi ciecamente della donna, che è single e vive da sola, senza un marito o un compagno. Una ……………………. piena, totale: «Le assistenti sociali non sono mai venute a casa mia, non hanno mai visto l'ambiente di Mathias, il suo gatto, i suoi giochi, le persone che mi hanno aiutato ad allevarlo (in particolare mio fratello) o che lo hanno tenuto con tanta attenzione e affetto (i miei cari amici)». Finché il giudice decide che il bimbo «parcheggiato» dalla signora Daniela (la quale per lui ha fatto mille rinunce adattandosi all'incertezza burocratica: «Gli compro già il lettino o basterà la carrozzina? E il box? E il girello? E un seggiolino più grande per l'auto? E un nuovo passeggino? E le vacanze? E l'eventuale iscrizione all'asilo?») va dato in adozione. A Daniela? Neanche a parlarne: Mathias le sarà anche affezionato e lei si sarà spesa l'anima per essere una buona mamma, ma santo cielo: non è sposata! Non ha un marito! Per lo Stato va bene come parcheggiatrice, non di più. Ha tirato su lei il bambino e passato lei le notti in bianco quand'era malato e gli ha insegnato lei a dire «mamma» e gli ha mostrato lei la prima volta la luna? Stia al suo posto! E poi tutte quelle domande alle assistenti sociali: cosa sarà del bambino? Dove andrà? La nuova mamma e il nuovo papà sono a posto? Gli vorranno bene? Diamine: non son mica fatti suoi! Conclusione: il piccolo viene tolto a quella che fino a quel momento è stata sua mamma praticamente senza un passaggio delle consegne: «Non ho mai incontrato la famiglia adottiva, pare che sia stata la famiglia stessa a non volermi conoscere». È giusto così? Vale per Daniela la single, vale per famiglie tradizionali in senso pieno. Come quella, racconta il sito della Gabbianella (www.lagabbianella.org) che accolse la piccola A. e i suoi fratellini: una coppia con «ben cinque figli naturali, che per undici anni ha accolto in affidamento dei bambini, accompagnandoli poi verso altre famiglie adottive o nella loro stessa famiglia naturale». Anche questi genitori «usa e getta»: utilizzati dallo Stato per parcheggiare i tre fratellini e poi ………………….per l'adozione di A. (affidata loro quando aveva meno di due mesi) nonostante il parere contrario del Tutore dei minori e del neuropsichiatra, entrambi schierati perché la bimba non venisse spostata dall'ambiente in cui era cresciuta. Per questo «La Gabbianella» presieduta da Carla Forcolin, autrice di più libri sul tema (uno per tutti: Io non posso proteggerti) ………………….una raccolta di firme per chiedere ai parlamentari un ritocco, messo a punto dall'avvocato Lucrezia Mollica, alla legge 184/83 che regola la materia: «Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. Va quindi favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli gi si trova; ove ciò non sia possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva». Buon senso. Solo buon senso. Gian Antonio Stella , 19 aprile 2010 inserimento, equilibrio, scartati, travagliata, in ballo, ha avviato, in affido, doccia fredda, delega, ragguagli 2) Analizza dal punto di vista grammaticale i verbi sottolineati. Quali caratteristiche riscontri nello stralcio del testo giuridico? 3) Spiega in significato dei seguenti termini anche con un’espressione sinonimica: ritocco: essere in ballo: tirare su (qualcuno): tutelare: una doccia fredda: mettere a punto: scartare: 6) Coniuga opportunamente i verbi nel seguente testo: Petizione al Parlamento Italiano: diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento (parte) Gentili onorevoli, da anni siamo costretti a vedere, dall’osservatorio delle associazioni che si occupano di affidamento, bambini amatissimi costretti a cambiare famiglia, senza che essi …………………….(potere) capire perché ciò ……………..(avvenire), e famiglie distrutte dal dolore. Ci si riferisce qui alla situazione per cui un bambino (talora neonato), posto in affidamento, dopo anni, viene dichiarato adottabile e poi “dato” in adozione ad altri genitori e fratelli. Ben si sa che, in alcuni casi, i tribunali e i servizi ……………………………(potere) collocare fin da subito quel bambino in adozione a rischio giuridico, evitandogli così il trauma di vedere spezzati i suoi legami affettivi, ma non sempre ciò accade e non sempre si ha a che fare con situazioni prevedibili. (…) Tutta la legge 184/83 si riferisce sempre al “superiore interesse del minore” ed è evidente che, quando un bambino ………………..(legarsi) a dei genitori e a dei fratelli, considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere assieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo ……………… (subire già) la perdita della famiglia naturale. Ci sono varie prassi e sentenze che vanno in questa direzione, da parte sia di tribunali che di corti d’appello, ci sono dichiarazioni sui diritti dei bambini ai legami affettivi, sancite perfino da convenzioni internazionali, ma non bastano. Alcuni operatori sostengono che i bambini, se seguiti, ……………………..(potere) riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro. E’ certo che la vita …………………..(avere) il sopravvento e i bambini spesso …………………….(risollevarsi) dalla depressione che segue il cambiamento di famiglia, ma ciò non significa che questo cambiamento non li …………………. (danneggiare) in profondità e che tali traumi non ………………….(potere) riemergere durante l’adolescenza e nella vita futura. Per questo si propone di inserire il testo seguente in calce all’articolo 4, comma 5, della legge 184/83 come riformata dalla legge 149/01: “Qualora l’affidamento di un minore ………………..(risolversi) in un’adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, …………………(proteggere) i rapporti ……………………(instaurarsi) nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. Va quindi favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli già si trova; ove ciò non …………(essere) possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo …………… (ascoltare) la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva.”. Carla Forcolin http://www.youtube.com/watch?v=dzhTTPnTJ40&feature=relatedsidente dell’associazione “La Gabbianella e altri animali”