la scheda Biotestamento, cosa prevede il ddl Alimentazione e idratazione artificiale non sono considerate terapie, ma forma di sostegno vitale Biotestamento, cosa prevede il ddl Alimentazione e idratazione artificiale non sono considerate terapie, ma forma di sostegno vitale Nove articoli per regolamentare il dibattuto tema del testamento biologico. Il testo Calabrò, che riprender il suo iter in Aula alla Camera in seconda lettura, prende il nome di «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento», ed è la sintesi di una serie di disegni di legge in materia. Rispetto al testo che ha avuto il via libera del Senato il 26 marzo del 2009, due anni or sono, il provvedimento ha subìto alcune modifiche in Commissioni Affari sociali di Montecitorio, dove il primo marzo scorso ha avuto l'ultimo vaglio. In particolare, sul fronte dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, il nodo più controverso dell'intero provvedimento, il ddl prevede ora che entrambe possano essere sospese se dovessero risultare non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari o addirittura dovessero danneggiarlo. A differenza poi del testo che ha ottenuto il via libera del Senato, il ddl uscito dalla Commissione Affari sociali non è rivolto solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche a chi si trova «nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze». La XII Commissione, in altre parole, ha allargato la platea, non limitandola ai soli "casi Englaro". Ecco in sintesi i punti principali del provvedimento: NUTRIZIONE - L'alimentazione e l'idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci». SOLO DAT - Sarà valida solo la «dichiarazione anticipata di trattamento» espressa nelle forme previste dalla legge. Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volontà della persona. LEA - Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita «l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza. FIDUCIARIO - In assenza della nomina di un fiduciario, la dat prevede che i compiti previsti dallo stesso fiduciario «saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, Ndr) indicati dal Codice Civile. MEDICO - Le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento rimangono non vincolanti per il medico curante. In caso di controversie tra medico e fiduciario interverrà un collegio di medici. Ma anche il parere espresso da questo collegio non sarà vincolante, come deciso da un emendamento del relatore Domenico Di Virgilio che ha recepito le osservazioni in tal senso espresse dalla Commissione Affari costituzionali