IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Come si elegge il Presidente della Repubblica? Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica? E come viene eletto? Saranno i parlamentari appena insediati a decidere quale sarà il prossimo Capo dello Stato, che resterà in carica al Quirinale fino al 2020. Innanzitutto va detto che può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto cinquant’anni e abbia i diritti civili e politici integri. Non è quindi necessario, ma di fatto avviene sempre, che sia candidato un parlamentare. Il mandato dura sette anni, per fare sì che il Presidente non possa essere rieletto dalle stesse camere che lo hanno eletto la prima volta. A eleggere il nuovo presidente sono chiamati i 945 deputati e senatori della Repubblica in seduta congiunta alla Camera, all’elezione partecipano anche tre delegati per ogni regione (esclusa la Valle d’Aosta che ne invia solo uno) scelti dal consiglio regionale. Come funziona la votazione? Il Presidente della Repubblica è un’istituzione di garanzia che rappresenta l’unità nazionale, per cui non può essere eletto da una maggioranza semplice che potrebbe scegliere semplicemente un politico a lei vicino. Per questo nelle prime tre votazioni (a scrutinio segreto) è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Per evitare però che si creino impasse insuperabili, dalla quarta votazione in poi si elegge il Capo dello Stato a maggioranza semplice. Nonostante non sia mai successo, non c’è alcun divieto alla sua rielezione. Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica? Spesso si parla della presidenza della Repubblica come di un’onorificenza e del Presidente come di una figura simbolica così come accade per i re e le regine nelle monarchie costituzionali europee. Non è così: il Capo dello Stato ha poteri e funzioni ben precisi ai quali, certo, si aggiungono anche ruoli di rappresentanza. Innanzitutto è il Presidente a nominare il Primo Ministro dopo essersi consultato con i vari gruppi parlamentari. Da quando in Italia c’è il nome del candidato premier sulla scheda elettorale questa funzione è un po’ venuta meno, ma la sua importanza si è vista tutta durante la nomina di Mario Monti a Presidente del Consiglio. Il Capo dello Stato nomina anche i ministri, su indicazione del primo ministro. Ma prima ancora, è lui a indire le elezioni e a fissare la prima riunione delle nuove camere. Funzioni che possono sembrare di poco conto, ma che invece consentono al Presidente di avere margini di manovra per provare a indirizzare il corso politico nell’interesse della Nazione. Il secondo potere più evidente è quello di sciogliere le camere (o anche una sola di esse), dopo aver sentito i loro presidenti, e comunque solo di fronte a fatti di natura parlamentare molto gravi o in situazioni di pericolo per il Paese, rispetto ai quali il governo resti inerte. Non può farlo, invece, negli ultimi sei mesi del suo mandato, semestre bianco, a meno che questi non coincidano interamente o in parte con i sei mesi conclusivi della legislatura. Oltre a decidere di sciogliere le camere, il Capo dello Stato può convocarle in seduta straordinaria o inviare loro messaggi, come monito o per auspicare che un determinato impegno venga portato a termine. Inoltre, le leggi approvate dal Parlamento non sono valide finché il Presidente della Repubblica non le ha promulgate. Soprattutto, nel caso ravvisi difetti di costituzionalità (e solo in quel caso) può rifiutarsi di firmare e rinviare il testo alle Camere per chiedere che venga riscritto. Se il Parlamento lo rimanda al Presidente della Repubblica senza aver fatto modifiche, è allora costretto a promulgare la legge (sarà la Corte Costituzionale a bocciare la legge se è in contraddizione con uno o più dei principi costituzionali). Può inoltre indire i referendum e, in caso di esito positivo, dichiarare abrogata la legge sottoposta a consultazione popolare. Il Presidente della Repubblica è anche presidente del Consiglio Supremo della Magistratura - nomina un terzo dei membri della Corte Costituzionale - e presidente del Consiglio Supremo di Difesa, detenendo quindi il comando delle forze armate, ma solo in funzione di garanzia. Ed è sempre il Presidente a dichiarare lo stato di guerra, dopo che questo è stato deliberato dalle Camere. *************************************************************************************** 1. Rispondete alle domande: a. Cosa è il Quirinale? ________________________________________________________________ b. Chi può essere eletto a Presidente della Repubblica italiana? ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. Quale maggioranza occorre per l’elezione del candidato? In cosa consiste precisamente? ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ d. Quali sono i poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica? ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________ e. Da quante camere è composto il parlamento italiano? Come si chiamano? ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ f. Ricordate quanti sono i deputati che siedono al parlamento? E quanti sono i senatori? ________________________________________________________________________________ 2. Trovate nel testo i sinonimi delle seguenti parole ed espressioni: a. pubblico ufficio b. incarico c. complesso delle votazioni di conteggio dei voti d. Impedimento e. disfare f. Riunione g. pubblicare ( e rendere esecutiva) una legge h. militari i. Richiamo Un po’ di storia… Il 2 giugno del 1946 gli italiani sono chiamati a votare per il referendum che porta alla nascita della Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea costituente. Dopo la proclamazione dei risultati del referendum, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Alcide De Gasperi, in qualità di Presidente del Consiglio in carica, esercita anche le funzioni di Capo dello Stato fino al 30 giugno. Il 28 giugno l’Assemblea elegge il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, che assume la carica il 1° luglio. Il 27 dicembre 1947 viene promulgata la Costituzione italiana. A norma della prima delle disposizioni finali e transitorie, il Capo provvisorio dello Stato assume la denominazione di Presidente della Repubblica dal 1° gennaio 1948. In questa data entra in vigore la nuova Costituzione che, nel titolo II della Parte II, relativa all’Ordinamento della Repubblica, dedica gli artt. 83-91 al Presidente della Repubblica. Le prime elezioni politiche si svolgono il 18 aprile 1948. L’11 maggio 1948 Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica dal Parlamento e presta giuramento il giorno successivo. Durante il mandato di Einaudi il Palazzo del Quirinale diventa sede della Presidenza della Repubblica. Nell’agosto del 1948, con L. 9 agosto, n. 1077, viene istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in cui "sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione". Ecco l'elenco completo dei Presidenti della Repubblica Italiana. 1. Enrico De Nicola (1º gennaio-12 maggio 1948); già capo provvisorio dello Stato (1946-1947) 2. Luigi Einaudi (1948-1955) 3. Giovanni Gronchi (1955-1962) 4. Antonio Segni (1962-1964) 5. Giuseppe Saragat (1964-1971) 6. Giovanni Leone (1971-1978) 7. Sandro Pertini (1978-1985) 8. Francesco Cossiga (1985-1992) 9. Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999) 10. Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006) 11. Giorgio Napolitano (2006-in carica) Leggete i criteri relativi all’elezione del Presidente della Repubblica C eca e sull’esempio del testo appena letto scrivetene una presentazione in italiano. Pravomoci prezidenta republiky určuje Ústava České republiky. V oblasti výkonné moci má prezident republiky tyto pravomoci: Hlava třetí - Moc výkonná Prezident republiky Čl. 54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Čl. 55 Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu. Čl. 56 (1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. (2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. (3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky. (4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát. (5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů. (6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. (7) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do devadesáti dnů. (8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním. (9) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda Poslanecké sněmovny. Čl. 57 (1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. (2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.