Concessione della cittadinanza italiana 1) cittadinanza per matrimonio di un coniuge straniero con cittadino italiano Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Per le richieste di concessione della cittadinanza per matrimonio di un coniuge straniero con cittadino italiano si passa da sei mesi a due anni di residenza legale (iscrizione anagrafica) o tre anni se residente all'estero. Tale termine è ridotto ad 1 anno in presenza di figli, anche adottivi. In passato nel caso di separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza permaneva, perché era sufficiente essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda. Adesso, nel caso di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente in cui interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito che il rapporto di coniugio deve permanere fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno. Un'altra importante novità è che non sarà più possibile autocertificare lo stato di famiglia, la residenza. Pertanto il possesso dei requisiti deve essere certificato attraverso il supporto di documentazione. Lo stesso vale anche per i cittadini comunitari. Viene introdotto, infine, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze. 2) cittadinanza per nascita in Italia da genitori stranieri La legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il figlio di stranieri nato in Italia possa inoltrare domanda di cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età, entro un anno di tempo e a condizione che abbia risieduto in Italia senza interruzioni dalla nascita. Curiosamente, la legge sulla cittadinanza del 1992 è in un certo senso più restrittiva della precedente normativa regia del 1912, in cui esisteva un elemento di jus soli: dopo dieci anni di residenza in Italia, il minore straniero nato in Italia diveniva automaticamente cittadino. In Germania è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori risiede nel paese da più di otto anni. In Francia acquista la cittadinanza automaticamente a 18 anni, ma può richiederla a partire dai 13. In Gran Bretagna è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori è "settled" (il che di solito avviene dopo quattro anni di residenza). 3) cittadinanza per residenza in Italia La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa: * Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a) * Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b) * Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c) * Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d) * All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*) * Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f) 4) Cittadinanza per iure sanguinis -per nascita da padre o madre cittadini italiani -durante la minore età per acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore convivente Riconoscimento della cittadinanza ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 379 La legge 14 dicembre 2000, n. 379 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti in possesso dei seguenti requisiti: -nascita e residenza dell’avo nei territori facenti parte delle attuali province di Trento, Bolzano, Gorizia nonché nei territori ceduti a seguito del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975; -emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920. La legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia che l’hanno persa a seguito dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 e di Osimo del 10 novembre 1975 nonché ai loro discendenti, alle condizioni previste dai Trattati.